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STATUTO

 

STATUTO DELLA FONDAZIONE

ASILO INFANTILE CARDINALE SPINA

 

TITOLO I Istituzione, scopo e mezzi dell’Asilo

ART. 1. - L'Asilo Infantile di Sarzana trae la sua origine dal testamento mistico di Sua Eminenza il pio e illustre Cardinale Giuseppe Spina. Testamento presentato al Notaro Giambattista Cattaneo in Sarzana il 22 agosto 1823.

Venne autorizzato con R. Brevetto 7 settembre 1841.

E fu approvato con R. Decreto del 27 dicembre 1855.

E’ stata riconosciuta la sua personalità giuridica di diritto privato dalla Giunta Regionale della Liguria con delibera n° 2018,in data 8 aprile 1994.

E’ stato classificato Fondazione dalla Giunta Regionale della Liguria con delibera n° 1533 del 24 maggio 1996.

ART. 2 - La Fondazione ha per scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della istruzione e della formazione accogliendo anche persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Accoglie e custodisce ed educa gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi dall'età di due anni ai sei anni, nati da genitori domiciliati o residenti nella Città e sobborghi di Sarzana e provvede alla loro istruzione e formazione ed educazione cristiana, intellettuale e fisica, nei limiti consentiti dalla tenera età dei bambini.

I bambini riceveranno pure gratuitamente la refezione giornaliera ed un vestito uniforme.

Sono ammessi anche bambini non poveri verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I    bambini ammessi all'Asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati per la loro età a ricevere la istruzione elementare.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle

menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

E’ fatto inoltre divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della

organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione ha, inoltre, l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ed infine, di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996  n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E’ fatto obbligo anche dell’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo onlus, fino a che perduri tale condizione.

Art. 3 - La Fondazione provvede alle sue finalità con i seguenti cespiti:

1 - con i fitti ricavati dai propri beni immobili;

2  - con i contributi di Enti Pubblici e dello Stato

3   - con le rette di cui all’ Art. 2., con le offerte dei privati, nonché mediante ogni altra specie di provento derivante dalle iniziative promosse del Consiglio di Amministrazione attraverso sottoscrizioni, lotterie e pubblici spettacoli.

ART. 4 -La Fondazione impiega gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

 La Fondazione, in caso di suo scioglimento, devolve, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il proprio patrimonio ad altra ONLUS le cui finalità non si allontanino dalla volontà del Fondatore e che garantisca la formazione e l’educazione cristiana dei minori.

 

 

TITOLO II Dell’Amministrazione

ART. 5 - L’Asilo Infantile è amministrato e diretto da una commissione composta dal Presidente perpetuo, che è il Vescovo di La Spezia - Sarzana - Brugnato o un Suo Delegato e da cinque membri che rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili, dei quali due nominati dal Consiglio Comunale di Sarzana, uno dal Vescovo Diocesano, uno dalla Parrocchia di Nostra Signora del Carmine e uno dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica.

Chi sostituisce i membri decaduti dall’incarico, rimane in carica per un periodo residuo, fino al completamento dei quattro anni.

ART. 6- I membri della Commissione non devono prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri, né dei loro congiunti od affini sino al 4° grado civile inclusivamente.

ART. 7 - Nessuno di loro percepisce assegnamento o rimunerazione di sorta alcuna sul bilancio dell’Asilo Infantile.

Al Segretario al Cassiere o Tesoriere viene corrisposta soltanto una piccola indennità.

ART. 8 - Per deliberazione della Commissione approvata dal Consiglio Comunale e dalla Commissione Provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, può far parte il benefattore che elargisca all’Asilo almeno cinquemila lire.

ART. 9- I  membri della Commissione, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Commissione, e il Prefetto la può promuovere.

 

TITOLO III Delle Adunanze e deliberazioni

ART. 10 - La Commissione si raduna ordinariamente nel mese di Febbraio per esaminare le variazioni annuali dell’inventario: nel mese di Maggio per discutere il conto finanziario del Tesoriere, il proprio conto consuntivo e la relazione sul risultato della gestione dell’esercizio scaduto: nel mese di Settembre per discutere il bilancio preventivo e al principio del mese di ottobre per deliberare sull’ammissione dei bambini all’Asilo.

Tiene poi adunanze straordinarie ogni qual volta lo esiga il buon andamento dell’amministrazione, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei membri della Commissione, sia per ordine dell’autorità governativa

ART. 11 - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il conto finanziario del Tesoriere, l’elenco delle domande per l’ammissione dei bambini all’Asilo e in genere tutti i documenti, che in qualche modo si riferiscono alle pratiche che formano materia della futura adunanza, tre giorni prima dell’adunanza stessa , a cura della presidenza, saranno depositati nella segreteria ed ivi resteranno fino al momento della seduta a disposizione della Commissione.

ART. 12 - Similmente tre giorni prima di ciascuna adunanza saranno deposita nella Segreteria dell’Asilo i mandati di pagamento spediti dopo l’ultima adunanza e corredati dei relativi conti e documenti, ed ivi staranno fino al momento della seduta a disposizione dei membri della Commissione, i quali potranno fare sui medesimi tutte quelle osservazioni che crederanno opportune.

ART. 13 - L’invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal Presidente, con indicazione dei principali affari da trattarsi e deve essere consegnati al domicilio dei membri della Commissione tre giorni prima della seduta ed almeno 24 ore prima della convocazione d’urgenza; facendo constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l’ha eseguita, da conservarsi nel l’archivio.

ART. 14- I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e vengono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne verrà fatta menzione.

ART. 15 - Per espressa volontà del Testatore:

1°. Il Vescovo o chi lo rappresenta ha due voti.

2°. Niuna cosa potrà essere validamente deliberata se non con il concorso di cinque voti. Ove i membri della Commissione, a vece di cinque, per assenza o impedimento di alcuno, si trovassero riuniti soltanto in quattro saranno, necessari quattro voti, perché sia valida la deliberazione.

ART. 16. - Le votazioni si fanno per alzata e seduta e quelle concernenti persone si eseguiscono a voti segreti.

ART. 17. - Ogni membro della Commissione può fare quelle proposte che crede utili.

 

TITOLO IV Attribuzione dei diversi Ufficiali della Commissione

ART. 18. -Il Presidente convoca la Commissione e presiede le adunanze;

rappresenta in giudizio  l’Asilo e stipula in nome di questo i contratti; dirige tutta la corrispondenza e la sottoscrive; sorveglia la tenuta dei registri e il buon andamento degli affari;

sospende in caso di urgenza le Maestre nonché le Bidelle, e prende tutte le misure conservatorie, riferendone quindi alla commissione; nei casi di assenza o di impedimento viene surrogato dal suo Vicario generale o dal Vicario capitolare.

ART. 19. - La Commissione provvede all’osservanza dello Statuto Organico e delle prese deliberazioni nomina e revoca un Cassiere o Tesoriere ed un Segretario che è incaricato della gestione dell’Asilo e ne dirige e sorveglia le operazioni l’andamento;

procede alla verificazione e l’approvazione del resoconto del Tesoriere;

delibera sui bilanci o conti preventivi e sulle convenzioni a farsi coi terzi;

nomina e revoca le Maestre e le Bidelle;

forme e regolamenti di amministrazione e servizio interno;

infine delibera su tutti gli atti che interessano l’amministrazione, il patrimoni ed

il buon andamento dell’Asilo.

ART. 20. -Nel condurre l’amministrazione la Commissione avrà per obblighi principali:

l°-formare ogni anno i bilanci e rendere i conti nei modi prescritti:

2°-tenere in continua evidenza le attività e le passività dell’Opera Pia:

3°- rinnovare nei tempi debiti di iscrizioni ipotecarie:

4°- sottoporre alla Commissione Provinciale di assistenza e beneficenza pubblica tutti gli atti, regolamenti, contratti e deliberazioni sottoposti all’approvazione della stessa:

5°-pubblicare le deliberazioni per le quali, a termine di legge, è richiesta l’approvazione della Commissione Provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, per copia entro otto giorni dalla loro data nelle forme delle deliberazioni dei Consigli Comunali, e rimettere nello stesso termine all’Autorità politica del Circondario una copia dei verbali contenti la deliberazione menzionata:

6°-rassegnare alla fine di ciascun anno alla Commissione Provinciale di assistenza e beneficenza pubblica una relazione esatta sul suo andamento

morale, economico e direttivo e sull’andamento simile di caduna pia fondazione, non che sulle economie ottenute sui miglioramenti conseguiti e da conseguirsi ed altre simili particolarità:

7°-provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli ecc.; per l’accrescimento delle entrate; per la possibilità o convenienza di ridurre od abolire alcune spese; per la conversione in rendita sul debito pubblico al 4 y2 % netto, o in altro miglior impiego degli avanzi o dei capitali provenienti da vendita di beni o altrimenti; per le rivendicazione di giusti diritti; per l’avviamento delle liti; per la reintegrazione in caso di turbato possesso; per le servitù passive, ecc.

 

TITOLO V Delle Visitatrici o Ispettrici

ART. 21. -Vi sarà un corpo di Visitatrici o Ispettrici, composto di signore caritatevoli elette dalla commissione che vogliano prestarsi all’assistenza e sorveglianza dell’asilo.

ART. 22 -L’ufficio delle Ispettrici sarà fatto per turno di mese in mese

ART. 23. -Le Ispettrici di turno avranno cura di visitare frequentemente la Scuola: 1° per sorvegliare le persone addette alla stessa; 2° per coadiuvare con l’opera e coi consigli le Maestre a praticare metodi di insegnamento prescritti dalla commissione; 3° per vigilare sui bambini sia per la condotta, sia per la pulizia e per l’igiene; 4° per vigilare sulle masserizie e lingeria e sulle spese giornaliere dell’asilo; 5° infine per infondere nell’istituto e nelle maestre quello spirito di materna sollecitudine che deve predominare in questo santuario di carità cittadini

 

TITOLO VI Disposizioni generali

 ART. 24. - La pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le

mansioni del personale, saranno fissati nel regolamento organico tenute presenti le norme vigenti in materia .

ART. 25. - Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le norme di legge vigenti in materia di assistenza da parte delle istituzioni private.

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